CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVLegislatura
Proposta di Legge n. 217
Presentata dai Consiglieri Regionali:
ARBAU – AZARA – LEDDA – PERRA
il 12/05/2015Legge sulla montagna sarda. Interventi per le comunità insediate nei comuni montani.
RELAZIONE DEI PROPONENTI
I comuni montani della Sardegna sono comunità che tutelano e preservano l’identità della nostra nazione che in altri territori dell’Isola e nell’ambito urbano è del tutto scomparsa o ridotta a fenomeno folclorico. Il fenomeno si evidenzia sulla lingua, con i comuni montani a rappresentare vere e proprie roccaforti della parlata “in limba”.
Le comunità insediate nei paesi montani sono le custodi dei più estesi polmoni verdi d’Europa ed anche coloro che abitano e curano i territori dove sgorga l’acqua che tutta la comunità regionale utilizza per il proprio fabbisogno.
Basterebbero queste poche righe per evidenziare anche ai più distratti l’importanza di piccole e piccolissime comunità che vivono inerpicate nelle montagne della nostra Isola.
Queste comunità, tuttavia, sono a rischio di estinzione per cause molteplici e di difficile risoluzione. Di difficile soluzione, ma affrontabili da componenti di un Consiglio regionale che vivono nel mondo reale e sanno dove poter incidere positivamente.
All’interno del perimetro delle competenze statutarie e dell’ordinamento giuridico in generale, la proposta è, infatti, quella di disegnare attorno a queste comunità un quadro normativo idoneo a favorire le persone e le imprese insediate nonché ad innalzare il livello della qualità dei servizi pubblici prestati a favore della popolazione di montagna.
Caposaldo della proposta è la programmazione territoriale pluriennale che definisca i livelli essenziali dei servizi principali quali i trasporti, l’istruzione e la sanità. Una programmazione incardinata nell’ente territoriale montano, con risorse dedicate ed una flessibilità nell’applicazione dei programmi lasciata al livello locale.
Si parte, in tutti i casi, da una sburocratizzazione quasi totale. Lo strumento è dato dall’istituto giuridico-fìscale delle cosiddette “zone a burocrazia zero” disciplinate dall’articolo 37 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
La modalità attuativa è quella di individuare in tutti i comuni montani della Sardegna le “zone a burocrazia zero” e con apposite convenzioni attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi, per l’avvio e l’esercizio dell’attività delle imprese sul territorio. I soggetti sperimentatori, le unioni di comuni montani, individuano e rendono pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni è sostituito da una mera comunicazione dell’interessato.
Le attività di sperimentazione possono essere limitate solo per motivi di tutela di interesse generale, espressamente elencati dalla norma e da apposite direttive della Giunta regionale. Inoltre, si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l’autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione.
Strumento utile previsto nella proposta è la gestione del patrimonio ambientale pubblico e privato attraverso consorzi che, promossi dai comuni montani in convenzione con l’Ente foreste, coinvolgano i privati ed i territori in stato di abbandono. L’idea di fondo è quella di attivare l’industria del bosco, ma di farlo con il coinvolgimento di tutta la comunità e non come fatto sinora con la passiva (ma utilissima) azione dell’Ente foreste. I fondi e le risorse sono quelli della programmazione comunitaria, troppe volte dispersi in mille microinterventi senza una programmazione alle spalle.
La proposta prevede, dal punto di vista culturale ed identitario e quindi anche del marketing territoriale, la definizione del piano di gestione relativo al riconoscimento Unesco del pastoralismo, nella sua espressione del canto a tenore. Un piano che definisca le singole azioni da intraprendere per rafforzare l’identità delle comunità della montagna, le sue peculiari produzioni agricole ed artigianali, nonché la cooperazione tra le piccole e medie attività commerciali.
Infine, come strumento-rete di sostegno dell’attuale e drammatica condizione delle comunità di montagna, una serie di incentivi e premialità a finanza regionale che rafforzino l’intendimento di voler vivere, lavorare e fare impresa nei comuni montani della Sardegna.
TESTO DEL PROPONENTE | |
Art. 1 Finalità1. Con la presente legge la Regione autonoma della Sardegna: a) riconosce l’importanza strategica per la valenza identitaria, culturale, ambientale ed economica delle comunità insediate nei comuni montani; b) promuove ogni azione necessaria per favorire le persone e le imprese insediate nei comuni montani; c) riconosce le funzioni e le risorse necessarie a promuovere l’autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria dei comuni montani. Art. 2 Definizioni1. Ai fini della presente legge per comuni montani s’intendono i comuni già classificati come interamente montani ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni.2. I comuni montani promuovono la propria azione attraverso le unioni di comuni montani al fine di coordinare la spesa delle risorse comunitarie, statali e regionali destinate agli enti locali di montagna. Art. 3 Programmazione1. I comuni montani, associati nelle unioni e previa attivazione di conferenze territoriali che coinvolgano i portatori di interesse locali, attraverso accordi di programma concordati con la Regione autonoma della Sardegna, con periodicità triennale, definiscono i livelli minimi dei servizi essenziali in materia di istruzione, trasporti e sanità prestati nei loro territori, i punti di erogazione, le risorse umane e finanziarie destinate all’uopo e le modalità con le quali i servizi sono esplicati.2. Per i comuni montani, la regolazione dei costi e dei fabbisogni standard di competenza della Regione viene parametrata, oltre che sulla quota pro-capite, ponderata per classi d’età, anche sulle caratteristiche geomorfologiche del territorio e sulle condizioni di svantaggio strutturale derivanti dalla bassa densità della popolazione, dall’indice di dispersione territoriale e dagli altri concorrenti fattori di disagio socio-demografico, nel rispetto della programmazione socio-sanitaria.3. La parametrazione di cui al comma 2 è in particolare applicata nei piani di riparto relativi ai Livelli essenziali di assistenza (LEA), ai Livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS), ai fondi del trasporto pubblico locale nonché a quelli di riequilibrio territoriale e/o coesione, di cui siano titolari, destinatarie o beneficiarie le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nei comuni montani.4. I presupposti applicativi della parametrazione di cui al presente articolo sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni consiliari. Art. 4 Comuni montani a burocrazia zero1. I territori dei comuni montani sono individuati, ai sensi dell’articolo 37 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69,convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), come “zone a burocrazia zero”. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, emana direttive attuative che definiscano le modalità con le quali le “zone a burocrazia zero” si esplicano.2. Le unioni dei comuni montani sono i soggetti sperimentatori che attraverso gli strumenti delle convenzioni attuano le “zone a burocrazia zero”. Art. 5 Albi locali delle imprese montane1. Nel rispetto della disciplina in materia di appalti pubblici, le unioni montane istituiscono ed aggiornano, mediante procedure di evidenza pubblica, appositi albi locali, al fine di agevolare l’individuazione degli aspiranti contraenti negli appalti pubblici assoggettabili a procedura negoziata e da affidare nei comuni montani.2. L’iscrizione agli albi locali è riservata alle imprese aventi sede legale, operativa o stabile organizzazione nel comune montano e nei comuni con esso confinanti. Art. 6 Esercizi commerciali polifunzionali1. Ai fini della presente legge si definiscono esercizi polifunzionali gli esercizi, con superficie inferiore a 100 metri quadri che comprendono l’attività di commercio al dettaglio su area privata e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, unitamente ad altre attività economiche, amministrative o di servizi.2. Nei comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle frazioni con meno di 1.000 abitanti comprese negli altri comuni è consentita l’apertura di esercizi polifunzionali.3. Nei comuni di cui al comma 2 l’attivazione degli esercizi polifunzionali si considera compatibile con qualsiasi destinazione d’uso in essere. Art. 7 Strutture di ospitalità diffusa1. Al fine di salvaguardare e qualificare la ricettività offerta nei comuni montani dalle strutture ricettive di ospitalità, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a differenziare la classificazione di servizi e dotazioni in rapporto alle specificità dei rispettivi territori. Art. 8 Recupero fondi in stato di abbandono1. I terreni incolti, abbandonati ed inutilizzati siti nei comuni montani possono essere inseriti nella predisposizione di progetti finalizzati alla costituzione o all’ampliamento di un’azienda agricola o forestale.2. Il progetto è promosso dall’unione dei comuni territorialmente competenti, previa istanza del comune interessato e, in caso di interesse di più comuni confinanti, da ciascuno di essi per le approvazioni relative.3. L’approvazione del progetto di recupero dei fondi incolti, abbandonati ed inutilizzati vincola l’area alla realizzazione del progetto e costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell’uso del suolo per la durata massima di venti anni. Art. 9 Sostegno delle attività forestali1. I consorzi e le altre forme di gestione associata delle superfici forestali svolgono sul territorio dei comuni montani compiti di manutenzione, conservazione, tutela, monitoraggio e vigilanza delle superfici forestali nonché di polizia forestale nei modi e nei termini stabiliti mediante apposita convenzione con il competente Servizio regionale.2. Nel caso in cui, all’interno di un ambito gestito o da gestire in forma associata, insistano fondi la cui esclusione comprometta un’ottimale gestione forestale e di cui sia impossibile individuare i titolari ovvero essi risultino irreperibili, la forma associativa ha facoltà di chiederne all’unione montana la gestione provvisoria.3. Nell’ipotesi prevista dal comma 2, l’unione montana, valutata la congruità dell’ambito forestale interessato, procede all’affissione all’albo pretorio del comune territorialmente competente della richiesta di gestione provvisoria, trasmettendola contestualmente al competente servizio regionale per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).4. Trascorso il termine di trenta giorni dall’affissione e dalla pubblicazione di cui al comma 3, in mancanza di opposizione all’unione montana da parte del proprietario interessato, essa autorizza la forma associativa a gestire il terreno per un periodo non superiore a venti anni, restando comunque ferma la facoltà del proprietario di proporre opposizione in qualsiasi momento.5. Decorso il periodo di gestione provvisoria, su richiesta del legale rappresentante della forma associativa e in assenza di opposizioni, la procedura prevista dal comma 3 è rinnovata, autorizzando la proroga della gestione provvisoria.6. I titolari delle gestione provvisoria accantonano in un fondo speciale di garanzia, sino alla conclusione della gestione, il decimo degli utili ricavati. Essi sono eventualmente conferiti, unitamente alla disponibilità del terreno, al proprietario la cui opposizione sia stata accolta e ciò in una misura da determinarsi ai sensi dell’articolo 50 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani). L’incameramento della citata indennità esclude ogni ulteriore richiesta da parte del proprietario, fermo restando che il gestore nulla può pretendere per i miglioramenti fondiari apportati. Art. 10 Piano di gestione del pastoralismo1. Su istanza dei comuni montani interessati la Regione, con la finalità di definire un programma di promozione coordinata dei territori montani della Sardegna, promuove e sostiene la realizzazione di un piano di gestione conseguente al riconoscimento Unesco del canto a tenore capolavoro dell’umanità, in quanto espressione del pastoralismo. Art. 11 Premialità1. La Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni consiliari e attivato un procedimento di coinvolgimento dei comuni montani, stabilisce criteri e modalità per la individuazione ed applicazione degli indici premiali nella concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché nell’attribuzione di vantaggi economici comunque denominati per le persone fisiche e per gli enti pubblici e privati residenti o aventi sede legale, operativa o stabile organizzazione nei comuni montani. Art. 12 Conferimento di funzioni ai comuni montani1. Per i comuni montani la Giunta regionale individua le ulteriori funzioni amministrative che, non rivestendo carattere unitario, sono esercitate, su loro richiesta, dalle forme associative di tali comuni al fine di favorire lo sviluppo socio-economico e la coesione territoriale. Art. 13 Risorse finanziarie, umane e strumentali1. Con i provvedimenti di cui all’articolo 12 sono individuate le funzioni oggetto di conferimento nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali per l’esercizio delle stesse. Art. 14 Decorrenza1. Il termine di decorrenza dell’esercizio delle funzioni conferite è fissato nei provvedimenti della Giunta regionale di cui all’articolo 12.2. Le funzioni conferite dalla Regione ai comuni montani continuano ad essere da essa esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante. Art. 15 Disposizioni transitorie e finali1. I procedimenti amministrativi già iniziati alla data di cui all’articolo 12, comma 1, sono conclusi dall’autorità amministrativa che ha dato avvio ai procedimenti stessi.2. Il trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 12 è ultimato entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Art. 16 Valutazione dello stato di attuazione1. A decorrere dall’anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente per materia un’apposita relazione contenente le informazioni relative allo stato di attuazione della legge, anche con riferimento agli eventuali elementi di criticità emersi, al fine della predisposizione degli opportuni interventi correttivi sulla normativa vigente. Art. 17 Norma finanziaria1. La presente legge non comporta nuovi oneri finanziari a carico del bilancio della Regione. |